IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Rosso  di  Montepulciano",  corredata  dal  parere   del   consiglio
regionale dell'agricoltura per la Toscana;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare   di   produzione  del  vino  "Rosso  di  Montepulciano"
formulata dal comitato stesso e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 6 maggio 1988, n. 105;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la denominazione di origine controllata "Rosso di
Montepulciano" ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  vistato  dai
Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1  novembre 1989.